Settembre 2025 (acred936) |
Sul codice contratto 160 è stato predisposto, su richiesta, il Ccnl Sale Bingo e Gaming Hall, sottoscritto da Ascob, Anib e Anpit in data 23/11/2023 (codice CNEL “H02L”).
Le tabelle retributive vengono agganciate in automatico, mentre la tabella contributiva Inps deve essere agganciata a livello di ditta (servizio Accessori – Aggancio Tabelle), selezionandola dall’elenco delle tabelle disponibili.
Precisiamo che, sul contratto in questione, è possibile applicare l’indennità di malattia all’80% a carico Inps, con la conseguente maggiore aliquota del contributo di malattia: se si ritiene corretta tale interpretazione, occorre agganciare una tabella contributiva che preveda il contributo di malattia dei pubblici esercizi (ad esempio le tabelle 12073 / 12074) ed utilizzare i corrispondenti eventi di malattia con indennità all’80% (‘MG01’ / ‘MG02’ / ‘MG03’ / ecc.).
È stata predisposta la gestione automatica dell’elemento perequativo mensile regionale. Il suddetto elemento è gestito sulla tabella 7160 (agganciata automaticamente) e viene riportato sulla voce 012, indicata nella parte alta del cedolino e descritta come “Eccedenza paga base” (eventualmente è possibile personalizzare la descrizione della voce tramite il servizio Accessori – Voci Personalizzate).
Precisiamo che, per determinare l’importo spettante, viene considerata la regione della sede lavorativa del dipendente.
Per quanto riguarda gli straordinari, sono state inserite le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario e il lavoro supplementare. Per gestire le maggiorazioni del lavoro straordinario con riposo compensativo e del lavoro su turni, occorre utilizzare le voci disponibili con percentuali libere (elenco voci, punto 2.2 ‘Voci non contrattuali’).
Segnaliamo che è possibile attivare l’erogazione dell’indennità mancata contrattazione (IMC): a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 053, senza alcun importo, sulle Voci Fisse a livello di ditta. Precisiamo che la suddetta indennità, secondo quanto indicato nel CCNL, spetta in caso di mancata contrattazione aziendale.
La voce 053 determina la somma spettante per 12 mensilità, su tutti i dipendenti in forza (esclusi gli apprendisti) nel mese di erogazione. L’importo da erogare (tabella 9160, agganciata automaticamente), viene ridotto sulla base delle assenze del mese e rapportato all’eventuale percentuale di part-time, secondo il criterio indicato nell’art. 250.
In caso di assunzione nel mese, l’indennità spetta solo se l’assunzione corrisponde al giorno iniziale del mese; in caso di cessazione, l’indennità spetta solo se la cessazione corrisponde al giorno finale del mese.
La somma risultante è assoggettata a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Relativamente all’ente bilaterale contrattuale (ENBIC), sono previsti due tipi di contribuzione: “Gestione Ordinaria” e “Gestione Speciale”, entrambe versate tramite il modello F24 utilizzando la causale ‘ENBC’.
Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci 78A e 78C sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
In presenza delle voci 78A e 78C, vengono elaborate automaticamente anche le voci 78B e 78D, tramite le quali viene attribuita la causale ‘ENBC’ per il versamento su F24 e l’esposizione su UniEmens.
Il contributo per la “Gestione Ordinaria” è dovuto per ogni dipendente in forza ed è pari a:
- E. 7,50 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, apprendisti, part-time, contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi; la quota mensile è pari ad E. 4,50 in caso di dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o pari a 12 mesi;
- E. 1,50 per 12 quote mensili a carico del dipendente.
Il contributo per la “Gestione Speciale” è dovuto per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a 12 mesi, apprendisti, part-time con orario di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili:
- E. 14,00 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro; la quota mensile è di 40,67 in caso di quadri;
- E. 1,00 per 12 quote mensili a carico del dipendente.
Ricordiamo che i contributi dovuti agli enti bilaterali vengono automaticamente assoggettati al contributo di solidarietà (voce 836 – causale UniEmens M980).
È possibile inserire l’elemento perequativo sostitutivo del contributo per la ‘Gestione Speciale’, per quanto riguarda i dipendenti esclusi dal relativo contributo: contratto a tempo determinato inferiore a 12 mesi, part-time con orario inferiore a 16 ore settimanali o 64 ore mensili.
L’elemento sostitutivo può essere attivato indicando la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Tale elemento viene determinato nella misura di E. 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata. |